Sanzioni disciplinari: nulle se non velocemente comunicate
Il Codice Civile agli art.2104 e 2015 fissa il fondamento del potere di applicazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro. Il Quadro, come tutti coloro che sono sottoposti all’obbligo di diligenza e osservanza delle direttive impartite e l’obbligo di fedeltà, è obbligato ad osservare le indicazioni e le norme interne che l’azienda si da per regolare la vita dell’impresa. I contratti collettivi fissano ulteriori norme che possono ampliare questo potere di irrogazione di sanzioni disciplinari. L’art.2106 concede al datore di lavoro il potere di applicare sanzioni disciplinari in caso di violazioni. Anche lo Statuto del Lavoratori interviene sulla materia ma a scopo tutelante per il Quadro con l’art.7 principalmente dove si recita che “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.” E soprattutto si impone il principio di pubblicità a tutte le norme interne all’azienda “Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.” Le sanzioni disciplinari sono considerate parte della vita del lavoratore e in nessuna maniera possono cambiarne il rapporto di lavoro, inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
Dalla lettura dello Statuto del Lavoratori ne consegue che nessuna sanzione disciplinare è valida (anzi si intende nulla) se non è stata data pubblicità al codice disciplinare dell’azienda.
Le sanzioni vanno dal rimprovero verbale al richiamo scritto alla multa la sospensione e (extrema ratio) il licenziamento. Per la multa la stessa non può superare l’importo pari a quattro ore di retribuzione, la sospensione non può superare i dieci giorno. Sempre (e sarà il giudice eventualmente a valutarla) la sanzione deve essere proporzionata al fatto contestato al Quadro.
Per la validità delle contestazioni si dovrà sempre fare riferimento alla norma richiamata che impone per la contestazione (tranne il richiamo verbale) la forma scritta, con invio al domicilio del Quadro o consegna a a mano. A difesa del Quadro vige il principio che la contestazione deve essere fatta nell’immediatezza del fatto o trascorso un ragionevole lasso di tempo ma non troppo lungo per consentire la difesa del lavoratore.
Per approfondimenti: Codice Civile, Legge 20/05/1970 n.300