Novembre 24

Cassazione 14193/2005: Quadri nel pubblico impiego

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Il problema dell’immediata e diretta riconoscibilità giudiziale della categoria dei Quadri nel pubblico impiego esiste fin dalla costituzione della categoria avvenuta con la legge 190/1985, che ha introdotto la categoria dei quadri intermedi nell’ordinamento italiano modificando l’art. 2095 del c.c.. Tale riconoscimento deve passare attraverso un giudizio di compatibilità con l’ordinamento speciale disposto per le pubbliche amministrazioni, a cominciare dalle stesse previsioni del D.Lgs. 165/2001. La sentenza 14193/2005 della Corte di Cassazione, dispone che “Al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dopo la cosiddetta privatizzazione non è applicabile la disciplina prevista in materia di categorie e qualifiche per il settore privato, con la relativa individuazione dei Quadri (art. 2095 cod. civ. e legge n. 190 del 1985), stante la specialità del regime giuridico previsto per il primo, soprattutto con riferimento al sistema delle fonti cosicché la contrattazione collettiva può intervenire senza incontrare il limite dell’inderogabilità delle norme concernenti il lavoro subordinato privato, quale emerge dal complesso normativo del D.Lgs. n. 165 del 2001, testo che ora costituisce lo “statuto” di tale rapporto di lavoro, il quale – dettando regole peculiari solo per i dirigenti e per i vicedirigenti – attribuisce per il resto delega piena alla contrattazione collettiva, senza che possa desumersi un obbligo di prevedere la categoria dei quadri dall’art. 40, del suddetto testo, che rinvia ad eventuali distinte discipline dei contratti collettivi per peculiari posizioni lavorative”

La sentenza richiama l’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, che all’epoca dei fatti di causa così disponeva: “Mediante appositi accordi tra l’ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell’articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un’area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, ((…)) costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un’area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo per l’area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all’articolo 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi e per gli archeologi e gli storici dell’arte aventi il requisito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonché’ per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all’articolo 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei contratti collettivi di comparto”.

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