Novembre 24

Contratti a termine e proroghe: stop a formule generiche

Dal 25 luglio 2021 le parti sociali possono stabilire con contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali delle «specifiche esigenze» per le quali si possono prorogare o rinnovare oltre i primi 12 mesi i contratti a termine. L’articolo 41-bis del Dl 73/2021 (convertito dalla legge 106/2021) prevede un’altra disposizione per la quale si possono siglare contratti a termine di durata maggiore di 12 mesi ed entro 24 mesi, con le causali contrattuali citate, fino al 30 settembre 2022.
Le parti devono innanzitutto comprendere quanto è ampia la delega che il legislatore ha affidato alla contrattazione collettiva. Il nuovo ruolo assegnato alla contrattazione collettiva nella definizione delle causali che consentono la proroga (oltre i 12 mesi) o il rinnovo dei contratti a termine (tanto diretti, quanto a scopo di somministrazione) darà un forte stimolo all’attività negoziale delle parti sociali, a tutti i livelli contrattuali: tanto gli accordi di livello nazionale, quanto le intese sottoscritte al secondo livello, potranno, infatti, aprire spazi importanti di ricorso al lavoro flessibile. L’inciso introdotto dal legislatore sembra abbastanza preciso: i contratti a tempo si potranno rinnovare e prorogare solo in presenza di «esigenze» definite dagli accordi collettivi, da declinare nella massima libertà a cura delle parti stipulanti: potranno consistere in esigenze connesse alla necessità di eseguire particolari lavorazioni, di accompagnare la produzione in alcuni periodi dell’anno, di gestire determinati momenti della vita aziendale, e ogni altro fabbisogno ritenuto meritevole di tutela. La massima libertà delle parti stipulanti nella definizione di queste esigenze andrà, tuttavia, incontro a un limite: dovrà trattarsi di causali «specifiche». Questo inciso, che proviene direttamente dal contenzioso sulle causali di cui si parlava sopra, va letto in una duplice direzione. Gli accordi collettivi dovranno sfuggire alla tentazione di definire causali troppo generali, e i contratti individuali dovranno adattare le causali collettive al caso concreto, cercando di indicare gli elementi specifici e oggettivi che legittimano il loro utilizzo. Solo in questo modo si potrà per prevenire la rinascita di quell’orientamento giurisprudenziale (molto criticabile, ma prevedibile) che portava all’annullamento dei contratti a tempo in caso di mera ripetizione delle causali definite dalla legge.
Fonte: Sole 24 Ore