Preposto: obbligo di formazione entro il 30 giugno
Mentre il governo prepara un testo unico che raccolga tutte le varie proposte di legge disperse in Parlamento e dintorni, con l’obiettivo di approvarlo entro la fine della legislatura una organica normativa per la sicurezza sul lavoro ed a pochi giorni dalla chiusura dei dibattiti e approfondimenti legati alla Giornata mondiale della sicurezza del lavoro c’è un appuntamento che coinvolge direttamente i Quadri aziendali che non trovate sulla stampa o nelle informazioni dei mass media anche specializzati, l’obbligo di formazione per i Preposti che ricade nelle attività obbligatorie riportate nel Decreto Legge 146/2021 e che prevede l’obbligo di formazione in carico ai datori di lavoro, il registro degli interventi di addestramento e l’obbligo di formazione in presenza con cadenza almeno biennale per i preposti.
Innanzitutto rispondiamo ad alcune domande pervenute in redazione sul ruolo dei Quadri aziendali nei settori di imprenditoria privata e responsabili di funzioni nel settore pubblico. Sono o non sono un preposto? Il Preposto alla sicurezza è una figura all’interno di un’azienda individuata per controllo delle attività di sicurezza lavorativa e di eseguire le direttive ricevute. A sua volta verifica l’attuazione delle disposizioni da parte dei lavoratori, conservando il potere di iniziativa. I Quadri, sono naturalmente candidati in azienda o nell’ufficio pubblico a questo ruolo, non si tratta di un ruolo marginale, ma di un vero e proprio obbligo di legge e lo stesso preposto alla sicurezza in azienda è chiamato a svolgere funzioni ben precise nell’ambito delle responsabilità assegnate. Al Quadro del settore privato sono già assegnate istitutivamente, come al responsabile di funzione nel pubblico impiego, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
La nomina a preposto per la sicurezza aziendale ha dato adito a numerosi contenziosi, per alcuni la nomina deve avvenire per scritto e l’incarico deve dettagliare le attività e gli obblighi ma come vedremo più avanti non è così. Arrivano numerose segnalazioni in redazione sul fatto che le aziende e le amministrazioni stanno procedendo a formare le aule indicando i partecipanti alla formazione obbligatoria senza però aver formalizzato l’incarico di preposto al dipendente. Questo non è possibile in quanto la figura del preposto, come stabilito dall’art. 2 c.1 lett. e) del d.lgs. 81/2008 è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Il testo unico della sicurezza non fa errori e puntualizza che si tratta di una figura a cui competono, in ambito aziendale, specifiche posizioni di garanzia che sono autonomamente previste, di fatti all’art. 19, dove sono individuati i suoi precisi obblighi, tra cui sovrintendere alle attività, attuare le direttive ricevute controllandone l’esecuzione, sulla base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico.
Ne deriva che i poteri che sono in capo al Preposto non necessitino di alcun atto datoriale, se derivano direttamente a titolo originario dall’investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche della predetta figura, così come stabilito anche dallo stesso Testo Unico all’art. 299 rubricato “Esercizio di fatto di poteri direttivi- “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2 co. 1 lett. b) d) e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”. Per la natura della posizione definita, si comprende maggiormente il perché l’investitura ufficiale del Preposto da parte del Datore di lavoro sottolinei ancora di più una posizione di garanzia di questo soggetto e delle sue funzioni, correlata ad una diretta responsabilità dello stesso in ottemperanza alle sue azioni o omissioni. Numerose pronunce della Cassazione (Cass. pen. Sez. IV, 6.5.2016, n. 24136) hanno determinato un orientamento consolidato quello per cui i poteri che sono in capo al preposto non necessitino di alcun atto scritto ma sono insiti nelle attività del Quadro aziendale o del responsabile di funzione nel settore pubblico.
Va chiarito però che il preposto ha l’obbligo di vigilare e segnalare mentre l’obbligo di provvedere concretamente all’adeguamento dei mezzi di prevenzione spetta a Datore di Lavoro e ai Dirigenti. Il rifiuto del Quadro o del funzionario pubblico a svolgere la funzione di preposto non è una opzione percorribile perché tale ruolo appare come legato naturalmente alle sue mansioni in concreto espletate. Di converso in caso di indisponibilità del Quadro ad espletare obblighi di sovrintendenza, vigilanza o iniziativa propri della figura del preposto, è possibile pensare ad un eventuale “ridimensionamento” delle responsabilità del lavoratore che lo affranchi dal ruolo di preminenza, qualora tale opzione risulti compatibile con lo specifico assetto organizzativo aziendale, che non è una opzione facilmente percorribile ma possibile per l’azienda con tutte le valutazioni delle implicazioni sul piano contrattuale e sindacale.
Chiarita l’obbligatorietà del ruolo che comprende anche il frequentare appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall’articolo 37, sul preposto gravano necessariamente delle sanzioni, espresse all’articolo 56, corrispondenti alla violazione di ognuno degli oneri. Pertanto è opportuno che il Quadro richieda (anche in assenza di una nomina specifica) al Datore di Lavoro e per iscritto una indicazione degli obblighi connessi alla funzione e le sanzioni a carico.
Per poter adempiere efficacemente ai propri obblighi il preposto deve essere stato adeguatamente formato. In particolare è prevista una formazione generale dei lavoratori non può essere inferiore alle 4 ore e verte sui concetti generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, propedeutici alla comprensione di quanto verrà trattato nella successiva formazione specifica che deve trattare tutti rischi riferiti alle specifiche mansioni del lavoratore e al settore o comparto di appartenenza dell’azienda ed avere una durata minima variabile in funzione dell’attività svolta dal collaboratore e del settore ATECO dell’azienda:
4 ore per la classe di rischio basso;
8 ore per la classe di rischio medio;
12 ore per la classe di rischio alto.
A questa formazione al preposto deve essere erogata anche una formazione aggiuntiva in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per completare l’informazione sulle regole relative al preposto ecco il link alla normativa