Lavoratori fragili: a tutti prorogate le tutele (ex Covid)
La conversione in legge del decreto 24/2022 porta in dote la proroga delle tutele per determinate categorie di lavoratori già in vigore nella fase di epidemia da Covid-19.
Per tutti i dipendenti del settore privato viene estesa, dal 30 giugno al 31 agosto 2022, la possibilità di ricorrere al lavoro agile secondo la forma semplificata prevista dall’articolo 90, commi 3 e 4, del Dl 34/2020, che non comporta l’accordo individuale richiesto dall’articolo 19 della legge 81/2017 (fermo restando l’obbligo dell’informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e che consente la comunicazione massiva e semplificata al ministero del Lavoro.
Tutti i contenuti del secreto hanno effetto retroattivo e conseguenti complicazioni nella gestione a carico dei datori di lavoro, nonché con scadenze differenziate. E lo fa mentre vengono prorogate fino al 31 agosto le modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per tutti i lavoratori del settore privato rendendo di fatto nulli o annullabili gli accordi sin qui proposti dalle aziende.
Partiamo dall’articolo 10 del Dl 24/2022 con l’estensione al 31 luglio della sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19 (articolo 83 del Dl 34/2020 – Governo già aveva posticipato l’obbligo fino al 30 giugno). I lavoratori individuati come a maggior rischio nell’ambito della sorveglianza sanitaria hanno diritto a svolgere l’attività in modalità agile fino a luglio con diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno un figlio under 14 se l’altro genitore lavora e se la mansione può essere svolta a distanza.
Fino al 30 giugno, invece, hanno diritto allo smart working i lavoratori “fragili” individuati inizialmente dall’articolo 26, comma 2, del decreto legge 18/2020. Il Dl 24/2022 fa però esplicito riferimento alle nuove categorie di lavoratori fragili definiti dal decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, emanato su previsione del decreto legge 221/2021. Qualora l’attività non possa essere svolta in smart working, questi lavoratori dipendenti, del settore privato o pubblico, possono assentarsi dal lavoro e tale periodo viene equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.