Quadri retribuzione variabile: la mancata erogazione porta a condanna l’azienda
Un lavoratore Quadro che per mansioni e contratto ha un budget (di settore, di unità, di prodotto) spesso può registrare nella sua carriera che l’azienda ponga in essere azioni per non determinare o addirittura non erogare somme pattuite a titolo di retribuzione variabile. In tema di mancata erogazione di somme pattuite a titolo di retribuzione variabile in relazione a vicende quali la mancata fissazione di obiettivi, la fissazione di obiettivi irraggiungibili, o la mancata riparametrazione di obiettivi, la fattispecie può essere ricostruita in termine di finzione di avveramento della condizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1359 c.c., o secondo la tesi, maggiormente condivisibile, di risarcimento del danno da perdita di chance. In ambedue i casi, indefettibilmente, sotto il profilo processuale, compete al lavoratore che si duole della mancata erogazione di quanto spettante, l’onere di dimostrare i presupposti di accoglimento della propria domanda.
In particolare, è evidente come la parte che chieda comunque il pagamento della retribuzione variabile (o il risarcimento del danno per la mancata corresponsione di essa) debba dar conto dei risultati raggiunti, del fatto che detti risultati possono essere ritenuti in linea e logici in relazione all’andamento dell’azienda, ovvero, ancora e soprattutto in un caso in cui gli obiettivi sono stati comunicati, del fatto che si trattava di obiettivi sostanzialmente irraggiungibili, delle iniziative che si sarebbero potute assumere per raggiungerli laddove essi fossero stati comunicati nella prima parte dell’anno e non verso la fine del periodo di riferimento, etc.
L’ammissibilità del risarcimento del danno per perdita di chance sussiste solo laddove si riesca a dimostrare che il danno sia collegato ad una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, dovendosi invece escludere la risarcibilità nel caso in cui la chance di ottenere l’utilità perduta sia una mera possibilità (T.A.R. Roma, Lazio sez. II, 09/07/2019, n.9096).
L’inadempimento dell’obbligo di individuazione degli obiettivi, strumentale all’attuazione del sistema di incentivazione previsto nel contratto quale componente variabile della retribuzione, pur se inidoneo a costituire titolo per l’azione di pagamento dei premi, può tuttavia fondare il diritto del Quadro al risarcimento del danno costituito dalla perdita della chance di conseguire tali premi ricordando però il principio che in tema di perdita di chance, grava sempre su chi richiede il risarcimento dare la prova dell’entità del danno subito in virtù dell’inadempimento dell’altra parte (Corte appello Catania sez. lav., 10/04/2019, n.359)