Orario di lavoro: rispondiamo ad una mail di un lettore
Ci ha scritto un lettore, Quadro di una azienda bancaria, in tema di orari e di autogestione dell’inizio e fine dell’orario di lavoro.
Partiamo dal contratto collettivo, che abbiamo consultato con il nostro esperto di sindacato: Per i Quadri direttivi, come in quasi tutti i contratti non si parla di orario di lavoro, ma di prestazione lavorativa.
I contratti collettivi applicati ai lavoratori bancari (art. 87 CCNL ABI), delle BCC (art. 98 CCNL Federcasse) ed esattoriali (art. 87 CCNL ex Equitalia) prevedono che La prestazione lavorativa si effettua, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile al personale inquadrato nella terza area professionale addetto all’unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di “autogestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative.
Il Quadro quindi ha ragione nell’affermare che non ha un orario rigido, determinato dal contratto, potendo beneficiare di “flessibilità temporale”. Quindi non sono previste un’ora di entrata e un’ora d’uscita, anche se ogni impresa ha poi esigenze operative che si sostanziano in un orario di lavoro reso pubblico ai dipendenti.
Il Quadro è tenuto quindi ad una prestazione lavorativa correlata all’orario normale applicabile agli impiegati dell’unità di appartenenza, se nella sua filiale si applica l’orario standard, dovrà assicurare una prestazione lavorativa di 7 ore e mezzo giornaliere. Se si applicano orari diversi (6×6, orari estesi, turnazioni ecc.…) la sua prestazione sarà commisurata a quella dei colleghi. Il Quadro del settore bancario se si trattiene in ufficio più a lungo avrà diritto al riposo compensativo. Se invece la sua prestazione lavorativa fosse inferiore a quella richiesta, sarebbe tenuto al recupero nei giorni successivi.
Quindi, a titolo di esempio, un direttore di filiale deve comunque assicurare l’apertura dello sportello all’orario previsto e sarebbero non giustificabili aperture ritardate con la flessibilità d’orario.
La norma purtroppo non lascia spazio a margini di interpretazione, questo per la presenza delle parole “di massima”, che connotano la norma in una area dove la contrattazione ha fissato il concetto di prestazione lavorativa in modo elastico.
Abbiamo trovato una interpretazione dell l’Ufficio Consulenze del Lavoro dell’ABI, pubblicata dal sindacato Fisac.
I Quadri sono comunque lavoratori dipendenti, soggetti pertanto al potere direttivo del datore di lavoro e per questa considerazione viene esclusa dalle imprese bancarie, nell’interpretazione fornita, la possibilità di decidere in autonomia la misura della prestazione lavorativa individuale tranne le deroghe relative alla quantificazione ed alle modalità di esecuzione della prestazione lavorative solo se concordate ed espressamente autorizzate dall’Azienda.