Novembre 24

Stipendi: a gennaio una tantum CCNL Terziario, ecco quanto

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Le intese tra imprese e sindacati hanno prodotto per i dipendenti del settore terziario e commercio una una tantum da erogare a gennaio 2023. Il valore che spetterà ai Quadri è di circa 347 euro, variabile in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturati durante gli anni 2020, 2021 e 2022 e viene riparametrato per i part-time. L’una tantum èd assoggettata contributi previdenziali e tassazione separata.
Il protocollo prevede, che “Ai soli lavoratori in forza alla data del 12 dicembre 2022 deve essere corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento”. L’una tantum è erogata in due soluzioni, a gennaio 2023 ed a marzo 2023.

Per i Quadri si tratta di circa 347 euro, calcolo a cui siamo addivenuti applicando il Protocollo al punto 4 che prevede che gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022.
Non vengono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.
Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Questi periodi, quindi, danno diritto all’una tantum.
L’importo così calcolato non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto (TFR).
La somma erogata come una tantum spettante al lavoratore viene calcolata sulla base di 36 quote mensili (da gennaio 2020 a dicembre 2022), determinate sulla base dei ratei di ulteriore mensilità (tredicesima e quattordicesima) maturati nel suddetto periodo.
Per ogni singolo mese dello stesso periodo, viene considerato il livello retributivo effettivamente applicato (anche in relazione all’apprendistato) e l’eventuale percentuale di part-time escludendo i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione.
Ad esempio, un lavoratore full-time inquadrato con il livello Quadri del commercio dal 1 gennaio 2022, avrà diritto a 12 quote delle 36 quote dell’importo di 347,63 euro spettante al livello. Quindi avrà diritto a 115,87 euro.
L’una tantum commercio è un elemento della retribuzione che rientra tra le voci variabili del cedolino paga ed è irrinunciabile e deve essere applicata ad ogni Quadro settore Terziario Commercio, l’importo viene esposto in busta paga nella parte centrale del cedolino paga con la voce Una Tantum (anche se la sigla può essere diversa).
L’una tantum è un importo lordo, che va tassato ed assoggettato a contribuzione previdenziale a carico del lavoratore e essendo un emolumento arretrato che riguarda le annualità 2020, 2021 e 2022, è assoggettato ai criteri della tassazione separata. L’una tantum quindi non confluisce nell’imponibile fiscale del mese.
Per comprendere come si giunge al valore netto occorre sapere che viene assoggettata a contribuzione a carico del lavoratore, ivi compreso l’esonero contributivo del 3% mensile e l’importo al netto dei contributi costituisce l’imponibile fiscale da assoggettare a tassazione separata.
I riferimenti normativi (utili per un controllo anche futuro sulla busta paga) si fondano sulla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 43 del 16 marzo 2004, che prevede che l’una tantum contrattuale è tassata separatamente se corrisposta in luogo di puntuali aumenti contrattuali e/o in relazione al periodo di vacanza contrattuale (sia il primo che il secondo caso sono quelli che ci interessano) come sulla base dell’effettiva prestazione (assenze, riparametrizzazione per part time ecc.).
L’importo dell’una tantum al netto dei contributi previdenziali viene tassato ai sensi dell’art. 21 del TUIR che al comma 1 precisa che “l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione” e pari al comma 3 che riporta “se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l’aliquota stabilita all’art. 12 per il primo scaglione di reddito” (attualmente pari al 23%).
Quindi, per concludere, l’una tantum che il Quadro torverà in busta paga è tassata sulla base dello scaglione Irpef relativo alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore al 2023, quindi negli anni 2021 e 2022. Questo per i lavoratori assunti prima del 2021. La determinazione del valore di tassazione separata dell’una tantum di gennaio 2023 è esposta nel cedolino paga nella parte relativa alla determinazione dell’Irpef, solitamente nella parte centrale del cedolino li dove sono esposte le trattenute e poi lo stipendio totale netto.
Cosa fare se non si è percepita l’una tantum? Innanzitutto verificare il contratto di appartenenza, l’accordo vale solo per il Terziario e Commercio, anche se si è in una azienda che adotta per diverse unità produttive diversi contratti vale sempre ciò che è scritto nella lettera di assunzione o nel cedolino. Segnalare alla propria amministrazione l’eventuiale mancata applicazione citando le referenze dell’accordo (anche questo nostro articolo se ritenete), infine rivolgersi all’Ispettorato del lavoro od al sindacato effettivamente di rappresentanza (per i Quadri CGIL, CISL o UIL) firmatario dell’accordo.

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