Legge 104: licenziamento per chi si allontana in permesso
Intervento della Corte di Cassazione su un caso di licenziamento conseguente al comportamento del dipendente che essendosi avvalso del beneficio di un permesso per Legge 104 per invece effettuare altra esigenza La Corte integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo ed ha rilievo anche ai fini disciplinari.
Si tratta, invero, di condotta che priva il datore di lavoro ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente. Questo è quanto può attendersi un lavoratore che richieda permessi per Legge 104 e invece si allontani dall’assistito per altre attività anche se non confliggenti con gli obblighi di non concorrenza con l’impresa. Un dipendente ha impugnato il licenziamento intimatogli da una società (privata) in relazione all’uso improprio del permesso fruito (un singolo giorno di permesso) ai sensi della L. n. 104 del 1990, ex art. 33 chiedendone l’annullamento e insistendo per la reintegrazione nel posto di lavoro o in subordine per la tutela indennitaria.
Il Tribunale di Taranto sia in sede sommaria che all’esito dell’opposizione ha rigettato la domanda avendo accertato che il licenziamento era legittimo. La Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, ha anche essa rigettato il reclamo confermando la decisione impugnata ed infine la Corte ha ritenuto confermato l’abuso del permesso fruito dal lavoratore nel senso dello sviamento della funzione assistenziale propria del permesso.
Per approfondimenti: sentenza Corte Cassazione 25 gennaio 2023, n. 2235,