Dicembre 24

Permessi non goduti: rimborso in busta paga, come avviene

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Per alcune categorie di dipendenti la retribuzione in busta paga dei permessi non goduti nell’anno è un appuntamento che vede nel mese di febbraio (con la busta paga di fine mese) l’appuntamento annuale. Come avviene questo recupero? Tramite il meccanismo del ROL (Riduzione Orario di Lavoro) previsto da numerosi contratti e che si applica anche ai Quadri.

Il meccanismo consente al lavoratore di astenersi dalla prestazione lavorativa senza, per questo, vedere modificata la propria retribuzione. Non si tratta quindi di permessi o ferie ma a differenza con tali tipologie di astensione dal lavoro si prevede la possibilità di monetizzazione anche in corso di rapporto. Il lavoratore ha la facoltà di scegliere se fruire dei permessi maturati nel corso dei 12 mesi o se farseli pagare. Il periodo di maturazione è ovviamente quello compreso tra 1° gennaio e 31 dicembre, per cui ci si avvicina agli ultimi giorni disponibili per scegliere se fruire del permesso o pensare al pagamento delle ore non godute. E’ importante sapere che non esiste una norma che preveda entro quanto monetizzare in busta paga da parte dell’impresa, dato che le regole sono stabilite all’interno di ogni singolo contratto collettivo nazionale. Il monitoraggio effettuato da Infoquadri sulle principali categorie di contratto riporta il mese di febbraio come mese più quotato per l’esecuzione del pagamento. Esiston però molte differenze tra i contratti collettivi. Il contratto per il settore Commercio da alle imprese un ampio spazio di manovra per quanto concerne i permessi: esso può decidere se saldare quelli non goduti subito dopo il 31 dicembre oppure di permettere ai suoi dipendenti di beneficiare delle ore accumulate anche l’anno successivo, entro e non oltre il 30 giugno. Nel primo caso il pagamento in busta paga avviene con lo stipendio di gennaio, nel secondo a luglio. Diverso invece il contratto del settore Metalmeccanico dove si da modo alle mprese di far confluire i permessi non fruiti entro il 31 dicembre in un conto individuale del lavoratore che potrà attingere per le ore di permesso non godute in un periodo massimo di 24 mesi e sancedno la liquidazione in busta paga nello stipendio di gennaio.
Diverso ancora il criterio vigente nel contratto Metalmeccanico-Artigianato che prevede che i permessi non goduti entro l’anno andranno pagati nel compenso relativo a gennaio dell’anno successivo. Stesso criterio per i contratti nazionali di Oreficeria (artigianato), Alimentari (artigianato), Abbigliamento (artigianato), Servizi di pulizia (artigianato) e Logistica.

Ultima citazione che riportiamo è relativo ai contratti Turismo, Pubblici esercizi, Autotrasporti ed Edilizia che indicano come tempo massimo per le imprese marzo dell’anno successivo. Una citazione di originalità per i lavoratori del comparto Agenzie di Assicurazione (Unapass/Anapa) che non possono né di monetizzare i permessi non goduti né eventualmente accumularli per l’anno successivo.

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