Novembre 24

T.F.R. nella PA: se le collaborazioni autonome si scoprono subordinate è dovuto

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Importante sentenza della Corte di Cassazione in un giudizio in cui, a seguito dell’accertamento della natura subordinata del rapporto di collaborazione intercorso con una P.A., era stato riconosciuto al lavoratore, tra l’altro, il T.F.R., la datrice di lavoro aveva obiettato in cassazione che il T.F.R. spetta unicamente alla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, che non può mai ritenersi esistente in caso di ricorso abusivo a collaborazioni autonome da parte della P.A. La Corte respinge il ricorso, osservando che (i) il T.F.R. costituisce una forma differita di retribuzione, collegata a quanto di essa percepito durante la prestazione lavorativa qualificabile (anche se non qualificata formalmente) come subordinata, nasce con tale percezione e diventa esigibile quando la prestazione, in qualunque modo, cessa; (ii) se risponde al vero che rapporti abusivi di collaborazione autonoma con la P.A. non possono mai trasformarsi, senza un pubblico concorso, in un rapporto di lavoro subordinato, l’art. 2126 cod. civ. assicura comunque al lavoratore, in caso si abuso, il trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione, ivi compresa la retribuzione differita, nonché il versamento dei contributi previdenziali propri del lavoro subordinato.
Per approfondimenti: Cassazione ordinanza 13 febbraio 2023, n. 4360

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