Mansioni senza formazione: la responsabilità dell’impresa è totale
In una recente sentenza la Corte di Cassazione conferma le sue precedenti indicazioni sul fatto che non è esorbitante la condotta del lavoratore rispetto alla sfera di rischio governata dal datore di lavoro se l’infortunio accadutogli si sia verificato nell’ambito di mansioni, non formalmente attribuite, ma esercitate di fatto e costantemente dal lavoratore con la consapevolezza e la tolleranza del datore di lavoro stesso e per le quali il lavoratore non ha ricevuto alcuna formazione professionale specifica.
Il fatto su cui si è pronunciata la Corte era accaduto a un lavoratore che benché assunto come autista, interveniva spesso sostanzialmente ad effettuare lavori di manutenzione su autocarri senza che fosse stato formato per l’effettuazione di tali operazioni. Il lavoratore. nel giorno dell’infortunio, alzato il cassone ribaltabile di un automezzo utilizzato per la raccolta di rifiuti, era intervenuto autonomamente per effettuare la sostituzione di un filtro per il carburante posto al di sotto dello stesso allorquando, mossa involontariamente la leva di comando per la discesa del cassone, lo stesso è caduto schiacciandolo mortalmente, in assenza di cavalletti o aste di sicurezza.
Il datore di lavoro aveva basato il suo ricorso sul fatto che il lavoratore era stato destinato nel giorno dell’infortunio ad attività esterna all’azienda e che comunque non era stato adeguatamente tenuto conto del dato rappresentato dall’eccentricità del comportamento del lavoratore. La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha citato il fondamentale principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui deve ritenersi che sia interruttiva del nesso di condizionamento la condotta del lavoratore nel solo caso in cui la stessa si collochi in qualche modo al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso e che non possa discutersi di responsabilità o anche solo di corresponsabilità del lavoratore per l’infortunio accadutogli quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità.
Si deve quindi escludere per la Corte che il datore di lavoro possa invocare la propria assenza di responsabilità per carenza del nesso causale quando, come nel caso in esame, “l’incidente si sia verificato nell’ambito di mansioni, non formalmente attribuite, ma esercitate costantemente e di fatto dal lavoratore con la consapevolezza e la tolleranza del datore medesimo e per le quali quest’ultimo non aveva ricevuto alcuna formazione professionale specifica”; essendo, in tal caso, evidentemente carente, in coerenza con i predetti principi, il dato dell’esorbitanza della condotta del lavoratore rispetto alla sfera di rischio governata dal datore di lavoro.