Novembre 24

Licenziamenti e reintegro: la Corte Costituzionale estende la possibilità di reintegro

0

La Corte costituzionale ha allargato la tutela per i lavoratori licenziati che il Jobs Act aveva invece limitato. Con la sentenza numero 22 del 2024 la Consulta ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola “espressamente”, tornando di fatto ad ampliare la possibilità di reintegro nel posto di lavoro ed eliminando così i paletti introdotti dal Jobs Act per tutti i nuovi assunti (col contratto a tutele crescenti introdotto dallo stesso decreto).
“Siamo contenti che esca questa sentenza” ha commentato Ivana Veronese, segretaria confederale della Uil precisando che “questa sentenza è un passo avanti nella ridefinizione e anche nel riequilibrio del Jobs Act”. Favorevole alla sentenza anche la Cisl: “riteniamo sia condivisibile in quanto amplia la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici anche ai casi di nullità non espressamente previsti dalla Legge” sottolinea il segretario confederale Mattia Pirulli. E si dice convinto che possa avere “un impatto positivo sul piano operativo senza intaccare i principi fondativi del contratto a tutele crescenti che troppo spesso sono stati oggetto di critica al Jobs Act”. Si riserva invece di commentare nel dettaglio la Cgil che la ritiene comunque una sentenza positiva, anche se contesta tutto il decreto legislativo n.23.
L’articolo su cui si è espressa la Consulta prevede che il giudice, con la pronuncia con cui dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, “ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto”.
Secondo l’interpretazione della Corte invece questa disposizione “è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l’ha limitata alle nullità sancite “espressamente””. Questa limitazione era stata contestata dalla Cassazione che si era quindi rivolta alla Consulta. Secondo la Cassazione il decreto legislativo del 2015 aveva violato l’articolo 76 della Costituzione che regola l’attuazione delle leggi delega. Il Jobs Act fu varato secondo questa procedura, che prevede a monte una legge delega approvata dal Parlamento che indica i principi della riforma, e a valle uno o più decreti legislativi emanati dal governo che attuano gli stessi principi. Secondo la Cassazione, nei principi della legge delega si dice che la riforma avrebbe dovuto prevedere la tutela del reintegro nel posto di lavoro in tutti i casi di “licenziamenti nulli”, senza distinzioni. Mentre il governo, con il decreto legislativo 23, aveva limitato questa tutela ai soli licenziamenti nulli “espressamente” previsti dalla legge, abusando quindi della delega, e non attenendosi alle indicazioni del Parlamento.
“Prevedendo la tutela reintegratoria solo nei casi di nullità espressa”, precisano i giudici della Corte Costituzionale, il Jobs Act “ha lasciato prive di specifica disciplina le fattispecie “escluse”, ossia quelle di licenziamenti nulli sì, per violazione di norme imperative, ma privi della espressa sanzione della nullità, così dettando una disciplina incompleta e incoerente rispetto al disegno del legislatore delegante.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *