Luglio 24

Cassazione: passaggio del badge e accensione del PC sono retribuiti

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Il lavoratore ha diritto alla retribuzione di 5 minuti giornalieri quale tempo effettivo di lavoro, dalla timbratura del cartellino al tornello posto all’ingresso al completamento della procedura di log on e di 5 minuti giornalieri quale tempo effettivo di lavoro dal completamento della procedura di log off fino alla timbratura del cartellino al tornello all’uscita”. La Cassazione ha così condannato la Telecom a pagare un totale di oltre 1.500 euro in favore di tre lavoratori, affermando che il tempo di percorrenza impiegato dai dipendenti del caring services dal momento dell’ingresso nella sede aziendale a quello dell’attestazione dell’inizio della prestazione, mediante login sul proprio personal computer (e viceversa), va considerato come orario di lavoro retribuibile.
I giudici hanno considerato necessario e obbligatorio fare il tragitto dall’ingresso fino alla postazione di lavoro e compiere ogni altra attività preliminare cui essi sono tenuti, prima, ai fini del log in e, dopo, ai fini del log out.
Una conclusione logica e fondata “perché è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede; dove collocare la postazione di lavoro dei ricorrenti ed il percorso da effettuare; è la datrice di lavoro che ha assegnato ai ricorrenti mansioni svolgibili solo tramite una postazione telematica ed ha quindi provveduto a scegliere il tipo di computer che ha ritenuto più opportuno e ne ha determinato con puntualità la procedura di accensione necessaria all’uso della stessa determinando così anche i tempi necessari; e’ la datrice che ha deciso che all’orario esatto di inizio turno i ricorrenti debbano essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta all’uso”.
Questa sentenza si applica a tutti i lavoratori subordinati, Quadri compresi (prorpio per la loro appartenzenza alla categoria del lavoro subordinato e rende inefficace ogni regolamento interno aziendale a cui quindi non si dovrà più fare riferimento.

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