Maternità: la tutela è forte anche nei contratti a termine
In Italia, la tutela della maternità è disciplinata da diverse leggi che proteggono le lavoratrici durante la gravidanza e dopo il parto. Queste normative forniscono supporto economico, protezione contro i licenziamenti e agevolazioni lavorative, assicurando i diritti delle madri (e, in parte, anche dei padri) in ambito professionale. I principali strumenti di tutela includono:
La tutela della maternità in Italia è regolata da una serie di leggi che mirano a proteggere le lavoratrici durante la gravidanza e dopo la nascita del figlio. Queste norme offrono sostegno economico, protezione dai licenziamenti e agevolazioni sul lavoro, garantendo i diritti delle madri (e, in parte, anche dei padri) in contesti lavorativi. I principali strumenti di tutela sono:
- Congedo di maternità
È il principale strumento di tutela per le lavoratrici madri. Il congedo di maternità prevede un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prima e dopo il parto. Le principali caratteristiche sono:
Durata: 5 mesi, di solito suddivisi in 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. Tuttavia, è possibile chiedere di lavorare fino al nono mese di gravidanza (se autorizzate dal medico) e usufruire poi di 5 mesi di congedo dopo il parto.
Retribuzione: Durante il congedo di maternità, la lavoratrice percepisce un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. - Congedo di paternità
Anche i padri hanno diritto a un congedo. Recentemente è diventato obbligatorio:
Durata: 10 giorni lavorativi entro i primi 5 mesi dalla nascita del bambino.
Retribuzione: Il padre riceve il 100% della retribuzione per i giorni di congedo obbligatorio. - Divieto di licenziamento
Le lavoratrici non possono essere licenziate:
Dal momento della comunicazione della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Sono tutelate anche in caso di congedo di adozione o affidamento. - Tutela della salute
Le donne in gravidanza hanno diritto a condizioni di lavoro che non mettano a rischio la loro salute e quella del bambino. Se le mansioni abituali sono pericolose, il datore di lavoro deve provvedere a un cambio di mansioni temporaneo o, in alcuni casi, può essere richiesto un congedo di maternità anticipato per rischi legati al lavoro. - Congedo parentale
Dopo il congedo di maternità, i genitori (sia la madre che il padre) possono usufruire del congedo parentale:
Durata: Fino a un massimo di 10 mesi cumulativi, con il limite di 6 mesi per un singolo genitore.
Retribuzione: L’indennità è pari al 30% della retribuzione, ma solo per i primi 6 mesi totali (tra entrambi i genitori) entro i primi 12 anni del bambino. - Allattamento
Durante il primo anno di vita del bambino, la madre ha diritto a due ore di permesso giornaliero per allattamento, pagate interamente dal datore di lavoro. - Bonus e agevolazioni
Il governo italiano prevede anche una serie di incentivi e bonus per le famiglie, come il Bonus Bebè, l’Assegno Unico Universale (un aiuto economico mensile per ogni figlio a carico fino a 21 anni), e altre agevolazioni per le spese legate alla cura del bambino. - Part-time e flessibilità
Alcune lavoratrici madri possono richiedere un contratto di lavoro part-time o flessibile dopo il rientro dal congedo, per conciliare meglio vita lavorativa e familiare. - Congedo per malattia del bambino
Fino a quando il bambino non compie tre anni, i genitori hanno diritto a congedi non retribuiti in caso di malattia del figlio. Dai 3 agli 8 anni, i congedi sono limitati a 5 giorni l’anno per ciascun genitore.
Queste norme sono parte integrante del sistema di welfare italiano, che cerca di bilanciare le esigenze delle famiglie con le dinamiche lavorative, promuovendo la conciliazione tra vita professionale e vita familiare. Contemperando i valori costituzionali della tutela delle lavoratrici madri (art. 37, comma 1, Cost.) e della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), le condizioni di lavoro devono consentire alla donna lavoratrice l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla stessa, e al bambino, una speciale e adeguata protezione.
L’art. 17 del D.Lgs. 151/2001 prevede una disciplina speciale per quanto riguarda l’astensione anticipata dal lavoro durante la gravidanza. In particolare, regola i casi in cui è possibile estendere il congedo obbligatorio di maternità, richiedendo un’astensione anticipata dal lavoro per tutelare la salute della gestante e del nascituro. Nei contratti di lavoro a termine sono previste alcune particolarità legate alla natura temporanea del rapporto di lavoro.
L’art. 17 stabilisce un divieto di lavori a rischio: Le lavoratrici gestanti non possono essere adibite a lavori che, in base a valutazioni specifiche, possono esporle a particolari rischi per la loro salute o quella del bambino. Questi rischi possono derivare da condizioni di lavoro particolarmente faticose; lavori che richiedono un impegno fisico eccessivo; attività pericolose o insalubri, come l’esposizione a sostanze chimiche nocive, radiazioni, o condizioni ambientali sfavorevoli (come rumore elevato o vibrazioni continue). Il divieto è esteso anche a quei lavori che potrebbero compromettere la sicurezza della lavoratrice in gravidanza o causare danni al nascituro. Se una lavoratrice svolge attività che rientrano in queste categorie, il datore di lavoro è tenuto a modificare temporaneamente le sue mansioni per eliminare il rischio. Se non è possibile modificare le mansioni, la lavoratrice può essere sospesa temporaneamente dal lavoro con il diritto a percepire un’indennità sostitutiva.