Rimborsi spese: necessaria tracciabilità dal 2025
La tracciabilità delle spese assoggettate a rimborso ai dipendenti entra nella bozza di DDL di bilancio 2025
L’art 10 al comma 1 infatti reca una novità sul Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedendo in particolare, alla lettera a), la limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché a quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992.
Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, la lettera b) prevede che le spese per vitto e alloggio, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi e noleggio con conducente, riaddebitate analiticamente ai committenti, dovranno essere necessariamente effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
La stessa limitazione viene introdotta con riferimento alle spese sostenute durante le trasferte dei dipendenti e rimborsate dai professionisti (non dipendenti).
Viene estesa al medesimo regime di tracciabilità ogni spesa di rappresentanza, indipendentemente dagli specifici limiti di deduzione già vigenti.
Infine introduce la stessa modalità per i soggetti che producono reddito d’impresa per i quali le indennità e rimborsi relative alle spese per vitto e alloggio, nonché quelle di taxi e noleggio con conducente, concorrono alla formazione del reddito, come spese per prestazioni di lavoro, se sostenute mediante l’utilizzo di strumenti diversi dal contante.