Gennaio 25

Auto aziendali: facciamo chiarezza sul fringe benefit

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E’ al primo posto delle scelte come incentivazione delle aziende rivolte ai Quadri direttivi: l’auto aziendale per uso personale. I middle manager italiani confermano al primo posto nelle scelte di addendum al loro ingaggio l’utilizzo per usi privati dell’auto aziendale. La fiscalità nel tempo sta notevolmente influendo nella determinazione dei canoni. Con questo articolo rispondiamo alle numerose mail e segnalazioni pervenuteci (ecco il link per richiedere il parere dei nostri esperti). Si tratta di uno dei cosiddetti fringe benefit, una leva motivazionale di grande efficacia peer la tenuta dei middle manager all’azienda, la maggiore motivazione, il cosiddetto “employee engagement”.

Innanzitutto chiariamo in quali casi è possibile parlare realmente di fringe benefit per l’auto aziendale.
L’auto aziendale può essere concessa in diversi modi: auto aziendale intesa come strumento di lavoro, che il Quadro può quindi usare solamente all’interno della propria attività lavorativa; autovettura per il solo utilizzo personale, al di fuori delle attività lavorative; auto aziendale in uso promiscuo, da utilizzare quindi sia per ragioni lavorative che per quelle personali. Ai fini fiscali nel secondo e nel terzo caso si può parlare di auto aziendale come fringe benefit, che rappresenta un’erogazione retributiva aggiuntiva in natura che concorre alla normale retribuzione mensile in denaro.

Quali sono le novità sulla tassazione delle auto aziendali nel 2025?
Per il Quadro che ha in assegnazione a fronte di lettera di assunzione o di promozione successiva con assegnazione per lettera scritta dell’auto aziendale in uso promiscuo, si riceve un compenso in natura che deve essere assoggettato a tassazione e a contribuzione fissato dalla normativa da una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e sui costi chilometrici così come desumibili dalle tabelle elaborate da ACI (quelle riferite al 2025 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024), tenendo in considerazione l’eventuale corrispettivo a carico del dipendente. Facendo un po’ di cronistoria le modalità di calcolo del valore imponibile del benefit sono cambiate molto negli ultimi anni e fino al 2020 la tassazione dell’auto aziendale utilizzava la percentuale fissa del 30% sul costo chilometrico. A partire dal 2020 e fino al 2024 compreso, la tassazione veniva fissata in relazione ai livelli di emissione di CO2 dei veicoli: 25% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica fino a 60 grammi per chilometro, 30% per emissioni da 60 a 160 g/km, 50% per emissioni tra 160 e 190 g/km, per arrivare al 60% per i veicoli più inquinanti, con emissioni superiori ai 190 grammi per chilometro.
A partire da gennaio 2025 la tassazione non terrà conto delle emissioni, ma solo della tipologia di alimentazione dei veicoli. Si passa ad una tassazione al 10% per i veicoli elettrici, al 20% per auto e veicoli plug-in ibridi, e al 50% per i veicoli che utilizzano altre forme di alimentazione e questo sistema di calcolo della tassazione delle macchine aziendali verrà applicato sui veicoli assegnati e ordinati dal datore di lavoro a partire dal 1° gennaio 2025 mentre per le vetture assegnate e ordinate entro il 31 dicembre 2024, invece, rimane valido il vecchio sistema di calcolo basato sulle emissioni.

Abbiamo calcolato il fringe benefit di un Quadro con una RAL di 50000 euro base usando la categoria dell’auto e le emissioni di CO₂.
Modello dell’auto: Berlina
Emissioni: 120 g/km CO₂
Fasce di emissione CO₂ Percentuale del valore ACI
Fino a 60 g/km 25%
Da 61 a 160 g/km 30%
Da 161 a 190 g/km 50%
Oltre 190 g/km 60%
Per l’esempio, supponiamo che il costo chilometrico dell’auto sia €0,50/km, questo valore rappresenta il costo annuo dell’uso del veicolo e dipende dal modello specifico.
La percorrenza convenzionale stabilita dalla normativa fiscale è di 15.000 km annui quindi, il valore totale annuo dell’auto sarà:
Valore annuo convenzionale = Costo chilometrico × 15.000 = 0,50×15.000=7.500euro
A questo calcolo applichiamo la percentuale in base alle emissioni se l’auto emette 120 g/km CO₂, rientra nella fascia 30%. Il fringe benefit tassabile sarà 7.500×30%=2.250 euro. Il fringe benefit tassabile viene aggiunto al reddito lordo e e sottoposto a tassazione secondo le aliquote IRPEF producendo nel nostro esempio tasse aggiuntive sul fringe benefit pari a 967,50 euro.
Per la stessa RAL abbiamo anche fatto una simulazione per una Berlina elettrica, con costo chilometrico ACI: €0,50/km, Emissioni CO₂: 0 g/km (veicolo elettrico), Percorrenza convenzionale: 15.000 km/anno. Il risultato che il fringe benefit è pari a 750 euro e produce a parità di scaglione fiscale (43%) tasse aggiuntive sul fringe benefit per 322,50 euro

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