Licenziamento disciplinare: nullo se non è preceduto dalla contestazione
Nuovo importante intervento della Corte di Cassazione in merito al licenziamento disciplinare. Il licenziamento disciplinare è la forma di risoluzione del rapporto di lavoro disposta dal datore nei confronti del lavoratore, a causa di comportamenti che violano in modo grave i doveri contrattuali o disciplinari stabiliti dal contratto di lavoro, dal regolamento aziendale, o dalla legge.
L’intervento della Corte, nel caso proposto, ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di licenziamento disciplinare, l’assenza della preventiva contestazione dell’addebito determina l’inesistenza dell’intero procedimento disciplinare e non solo l’inosservanza delle norme che lo regolano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, di cui all’art. 18, co. 4, S.L., anziché la mera tutela indennitaria prevista dal comma 6 del medesimo articolo. Secondo i giudici di legittimità, tale lettura si fonda sul precetto normativo che collega la tutela reintegratoria attenuata alla insussistenza del “fatto contestato”, così ponendo la preventiva contestazione del fatto disciplinarmente rilevante quale presupposto logico e giuridico necessario per la valutazione di illegittimità del recesso in relazione alla necessaria causalità dello stesso.
Corte di Cassazione, ordinanza 11 novembre 2024, n. 28927