Malattia: la retribuzione nel Commercio e Servizi

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La malattia del lavoratore Quadro nei vari contratti segue una procedura generalmente identica fra contratto e contratto. Dal punto di vista del diritto del lavoro, la malattia viene definita come qualsiasi stato di alterazione della salute che provoca incapacità di svolgere l’attività lavorativa, graduata da assoluta a parziale.
In caso di malattia, la legge tutela il Quadro sia sotto il profilo della conservazione del rapporto lavorativo, attribuendogli il diritto di assentarsi dal lavoro per un certo lasso di tempo contingentato (c.d. periodo di comporto), nel corso del quale il datore di lavoro non potrà licenziarlo; sia sotto il profilo economico, riconoscendogli il diritto a percepire la retribuzione o un’indennità.. In taluni casi l’onere della retribuzione è sostenuto totalmente dal datore di lavoro (malattia non indennizzata dall’INPS), mentre in altri l’INPS eroga l’indennità di malattia, che può essere integrata o meno dal datore di lavoro.
Sul valore di questa indennità ci concentriamo in questo articolo, viste le richieste dei nostri lettori pervenute in redazione.
La misura e il tempo sono determinati dalle leggi speciali, dalle norme contrattuali o dal giudice secondo equità e questa ultima possibilità resta al Quadro quando ci sono elementi che possono determinare un giudizio legale.
In condizioni normali, per il settore Commercio e Servizi si applicano le regole indicate dall’art.187 del CCNL che regola il trattamento economico di malattia.
Durante il periodo di malattia il Quadro ha diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’INPS e anticipata dal datore di lavoro;
b) ad una integrazione dell’indennità a carico dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
100% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza);
75% (settacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il Quadro avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Al fine di prevenire situazioni di abuso l’integrazione di cui sopra viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento.
Non sono considerati alcuni eventi che sono collegati alle seguenti cause:

  • ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
    evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
  • sclerosi multipla o progressiva documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale;
  • gli eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.
    Occorre ricordare che il contratto e le norme danno al Quadro l’onere di recapitare o trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.
    Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità o se l’indennità stessa è corrisposta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’istituto.
    Il Contratto collettivo prevede anche che, con integrazioni specifiche da regolarsi tra aziende e organizzazioni sindacali, i datori di lavoro potranno avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente, in sostituzione dell’INPS, il trattamento economico di malattia nelle misure e con le modalità previste sopra con conseguente esonero dal versamento del relativo contributo all’INPS.