L44/2021 Concorsi: ecco come cambiano le regole
Con il Decreto legge 44/2021 (il cosiddetto decreto Covid), coordinato con la legge di conversione 76/2021 all’articolo 10 il Governo ha fissato i termini della riforma dei concorsi pubblici.
Per quanto riguarda le “modalità obbligatorie”, come riportano le slide aggiornate messe a disposizione sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica, l’articolo 10 prevede:
- una sola prova scritta e una prova orale;
- per i profili ad alta specializzazione tecnica, fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite ai fini dell’ammissione a fasi successive;
- utilizzo di strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità, sicurezza;
- la commissione definisce, in una seduta plenaria, procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri sono pubblicati sul sito dell’amministrazione contestualmente alla graduatoria finale.
In caso di necessità:
- il concorso può essere svolto anche in sedi decentrate;
- il concorso può essere svolto in videoconferenza nel caso della prova orale;
- i titoli e l’eventuale esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale in misura non superiore a un terzo.
Concorsi ancora da bandire, le modalità
I concorsi ancora da bandire prevedono in sostanza le stesse modalità di quelli a regime. Sono i bandi che verranno pubblicati successivamente all’entrata in vigore del dl 44/2021, e avranno:
- una sola prova scritta (la prova orale è eventuale);
- per i profili ad alta specializzazione tecnica, fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite ai fini dell’ammissione a fasi successive;
- si potranno utilizzare strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità e sicurezza;
- sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati);
- anche eventuale videoconferenza per prova orale;
- titoli ed eventuale esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale in misura non superiore ad un terzo;
- eventuale non contestualità garantendo trasparenza e omogeneità delle prove.
- Concorsi già banditi ma non ancora svolti, le modalità
- Per i concorsi già banditi, ma ancora non svolti, è obbligatorio l’utilizzo di strumenti informatici per le prove e nel caso di risorse disponibili tutte le altre regole previste per il regime post-emergenziale.
Per approfondimenti: link alle slide presentate dal Dipartimento Funzione Pubblica