Novembre 24

La legge 190/1985: istituzione categoria dei Quadri

La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che svolgono funzioni a carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa.

I quadri sono soggetti alle norme che regolano la categoria degli impiegati salvo diversa disposizione di legge; inoltre in base al ramo di produzione e alla struttura dell’impresa, la contrattazione collettiva stabilisce i requisiti di appartenenza alla categoria.

La normativa di riferimento per l’inquadramento dei lavoratori quadri: la Legge n.190 del 1985

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  1. Il primo comma dell’art. 2095 c.c. è sostituito dal seguente: “I prestatori di lavoro subordinato
    si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai”.
  2. 2.1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non
    appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di
    rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa
    2.2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione
    collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare
    struttura organizzativa dell’impresa.
    2.3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme
    riguardanti la categoria degli impiegati
  3. In sede di prima applicazione, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le
    imprese provvederanno a definire attraverso la contrattazione collettiva l’attribuzione della
    qualifica di quadro, così come previsto e con le modalità stabilite dall’art. 2, comma secondo,
    della presente legge.
  4. Ferme restando le disposizioni di cui al libro V, titolo IX, del Codice civile e le leggi speciali
    vigenti in materia, i contratti collettivi possono definire le modalità tecniche di valutazione e
    l’entità del corrispettivo economico dell’utilizzazione, da parte dell’impresa, sia delle
    innovazioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzione non
    costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto
  5. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio
    di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie
    mansioni contrattuali .
    La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri
    dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di
    responsabilità civile verso terzi.
  6. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell’art. 2103 c.c., come modificato dall’art. 13
    della L. 20 maggio 1970, n. 300, l’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui
    all’art. 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in
    sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva
    quando si sia protratta per il periodo di 3 mesi o per quello superiore fissato dai contratti
    collettivi.
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