Novembre 24

Sicurezza sul lavoro, nuove regole: le responsabilità dei Quadri sul fermo “automatico”

SEDE ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO INL

Con il decreto fiscale in approvazione si concretizza la “stretta” annunciata dal governo e l’inasprimento delle sanzioni in merito di sicurezza sul lavoro. La sospensione dell’attività, che prima era una facoltà degli organi di vigilanza, ora diventa un obbligo se più del 10% dei lavoratori è in nero (fino ad oggi l’asticella era al 20%) e in tutti i casi di “gravi violazioni di prevenzione”, senza necessità di recidiva. Multe aggiuntive per le violazioni che più di frequente sfociano in incidenti mortali. Accolte le richieste del nuovo capo dell’agenzia creata dal Jobs Act, che finora era rimasta nel limbo. Restano i dubbi delle Regioni, che hanno competenza concorrente su salute e sicurezza sul lavoro e potrebbero chiedere modifiche in fase di conversione. Il nuovo regolamento prevede l’allargamento delle competenze dell’Ispettorato del lavoro, con un ulteriore ampliamento dell’organico (assunzione di duemila nuovi ispettori e garantire standard uniformi in tutto il territorio. Le modifiche al Testo unico sulla sicurezza varato nel 2008 prevedendo anche responsabilità per chi in azienda è preposto alla vigilanza e all’organizzazione del lavoro ed al suo coordinamento, attività che i Quadri direttivi esercitano in quasi tutte le aziende.

La vigilanza non sarà più solo compito delle Asl ma anche all’Ispettorato, risolvendo l’empasse dopo il fallito referendum costituzionale, che ha lasciato le competenze in materia alle Regioni. Non a caso i governatori, interpellati prima del consiglio dei ministri, hanno espresso dubbi su quella che considerano un’invasione di campo e nel corso dell’iter di conversione potrebbero chiedere modifiche. Arriva inoltre, come chiesto dal direttore dell’Ispettorato Bruno Giordano, la riduzione delle soglie di irregolarità oltre le quali l’attività dell’impresa colta in flagrante viene sospesa e la sospensione, che prima era una facoltà degli organi di vigilanza, ora diventa un obbligo.

Ispettorato e Asl dovrebbero quindi agire di intesa, promuovendo e coordinando le attività di vigilanza, supportate dal Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), banca dati tenuta dall’Inail con il contributo dei ministri del Lavoro, della Salute e dell’Interno, oltre che delle Regioni, che dovrebbe fornire le informazioni per pianificare la prevenzione e valutarne l’efficacia. Gli enti di vigilanza dovranno alimentare un’apposita sezione dedicata alle sanzioni comminate nell’ambito delle attività di vigilanza e l’Inail dovrà rendere disponibili ai dipartimenti di prevenzione delle Asl e all’Ispettorato i dati su aziende assicurate, infortuni denunciati e malattie professionali.

Cosa rischia una impresa inadempiente?
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale scatterà in tutti i casi di “gravi violazioni di prevenzione”, senza necessità che l’azienda sia recidiva, come avviene oggi, se “almeno il 10%” di lavoratori in nero sul luogo di lavoro, contro il 20% attuale. Sotto la soglia del 10% continueranno ovviamente ad applicarsi le sanzioni pecuniarie, crescenti al crescere dell’anzianità lavorativa dei dipendenti in nero. Per tutto il periodo di sospensione l’azienda non potrà essere fornitore della pubblica amministrazione.
Il provvedimento sarà revocato solo dopo la regolarizzazione dei lavoratori in nero, il ripristino delle condizioni di sicurezza, il pagamento di una somma aggiuntiva che sale da 2.500 a 5mila euro se i lavoratori irregolari sono più di cinque e ulteriori somme aggiuntive se vengono riscontrate specifiche violazioni, quelle che più di frequente sfociano in incidenti mortali. Per esempio la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (2.500 euro), la mancata formazione ed addestramento (300 euro a lavoratore), la mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto (300 euro), la mancanza di protezioni verso il vuoto, l’effettuazione di lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori, l’omessa vigilanza su rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, tutte sanzionate con singole multe da 3.000 euro. In tutti questi casi il datore deve anche eliminare le conseguenze pericolose delle violazioni. Tutte le somme aggiuntive sono raddoppiate se nei cinque anni precedenti la stessa impresa è già stata sospesa per violazioni. Gli introiti derivanti dalle sanzioni andranno a integrare un apposito capitolo di bilancio dell’Ispettorato, per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
Per chi è preposto ai controlli o a specifica delega dal datore di lavoro o non rispetta il provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi se ha violato la normativa su salute e sicurezza e con l’arresto da tre a sei mesi o un‘ammenda da 2.500 a 6.400 euro in caso di lavoro nero.