Quarantena Covid: obbligo di notifica all’azienda dell’assenza
Le nuove disposizioni in materia di quarantena da Covid-19 dopo l’entrata in vigore del Dl 229/2021 e l’emanazione della circolare 60136 del ministero della Salute impongono al lavoratore un nuovo obbligo che può essere sanzionato dall’azienda se non adempiuto: la comunicazione della quarantena causa Covid19.
Le norme citate fanno una netta distinzione tra isolamento e quarantena.
L’isolamento viene considerato alla stregua di una malattia, una assenza cioè che va documentata al datore di lavoro secondo le procedure attive per le malattie,. Chi si contagia deve, anche se asintomatica sottostare alle procedure esistenti per la malattia giustificando l’assenza con il certificato medico ed il relativo riflesso nella retribuzione previsto dai contratti collettivi di lavoro. Il rientro al lavoro avviene solo per il tramite del medico che relazionerà sulla effettiva negativizzazione.
Diverso è invece il periodo di quarantena, periodo che segna la vita della persona sana venuta a contatto con una positiva al Covid-19, che viene sottoposta a limitazioni di contatti e circolazione, tra cui anche il non recarsi al lavoro. Le misure previste per la durata e il termine della quarantena sono differenziate per contatto stretto e solo per persone che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) ovvero che l’abbiano completato da meno di 14 giorni e chi abbia completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni ma non abbia ricevuto la dose booster.
I periodi sono differenziati: quarantena dura 10 giorni nel primo caso e 5 giorni nel secondo. Se si sottoposti a quarantena nel periodo indicato ha il divieto di accedere all’ufficio, ed ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro le ragioni dell’assenza, fornendo come giustificazione il provvedimento dell’autorità sanitaria che certifica lo status del lavoratore. Per rientrare al lavoro occorre certificare di essere negativo, ottenendo dall’autorità sanitaria (la ASL, non basta il medico curante) il provvedimento di fine quarantena da trasmettere al datore di lavoro prima di rientrare in ufficio. Se le mansioni e l’organizzazione del lavoro lo consentono, a discrezione dell’impresa, può essere collocato in smart working. Se invece non è possibile che il lavoratore sia collocato in smart-working, il periodo di quarantena non è retribuito e non indennizzato dall’Inps.
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