Imprese culturali: un aiuto concreto contro il caro energia
Con l’approvazione del Decreto del 16 settembre 2022 c.d. “Decreto Aiuti Ter” si è chiusa l’esperienza del Governo guidato da Mario Draghi. Con l’adozione del provvedimento è effettivo lo stanziamento di oltre 14 miliardi diretto alle imprese e attività culturali per ridurre gli effetti dell’incremento dei costi dell’energia.
40 milioni di euro per sostenere i costi energetici sostenuti dai teatri, dalle sale da concerto, dai cinema, da musei, dalle biblioteche, dagli archivi e dagli istituti culturali. Così come avvenuto nella pandemia, il governo si mobilita per un aiuto concreto e immediato per sostenere le attività dei luoghi della cultura nel momento della crisi energetica
Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha commentato la norma introdotta dall’articolo 11 del decreto legge Aiuti ter approvato dal Consiglio dei Ministri, il quale prevede che al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da teatri, sale da concerto e cinema, musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, i complessi monumentali indicati dall’articolo 101 del Codice dei Beni culturali, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022.
Il decreto al momento si limita solamente ad indicare i soggetti beneficiari, per quanto concerne invece le modalità di ripartizione dei 40 milioni stanziati, sarà necessario attendere un apposito decreto del Ministro della Cultura, il quale dovrà essere adotto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti Ter; il contributo introdotto da questa norma non sarà cumulabile con gli altri crediti d’imposta previsti dal provvedimento varato dal governo; la suddetta modalità ricalca quanto già avvenuto in passato per le misure agevolative ad esempio in ambito COVID.
Ecco il testo del DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144.
Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istitui- sce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, converti- to, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, converti- to, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle struttu- re amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, re- cante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’attuazione del Piano nazio- nale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, re- cante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energeti- che nazionali, produttività delle imprese e attrazione de- gli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adotta- re misure per contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia e dei carburanti, nonché a sostegno dell’economia e in materia di politiche sociali;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare in materia di ambiente,
energia, istruzione, università e giustizia, nonché per l’ac- celerazione degli investimenti;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgen- za di adottare misure per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svol- gimento delle attività produttive;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot- tata nella riunione del 16 settembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’economia e delle finanze, dello svi- luppo economico, della transizione ecologica, delle po- litiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, della giustizia, della cultu- ra, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
EMANA
il seguente decreto-legge:
—Art. 11.
Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura
1. Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e
luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto le- gislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022. Con decreto del Mini- stro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 mar- zo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla leg- ge 24 aprile 2020, n. 27 e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 43.
2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumula- bile con le altre agevolazioni previste dal presente Capo.
Art. 12.
Rifinanziamento del Fondo destinato all’erogazione del bonus trasporti
1. Il Fondo di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2022.
2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 43