Tempo di lavoro: la riunione in pausa pranzo va retribuita
Le riunioni di lavoro riempiono la nostra vita, di persona o on line, il periodo post covid ha aumentato a dismisura le riunioni di lavoro. L’anno 2022 ha visto pubblicare numerose ricerche sul tema del tempo dedicato all’ “extra lavoro” come viene definito oggi il tempo necessario a tutte le attività collegate al lavoro ed allo smart working. Anche gli account personali dei principali sistemi di videoconferenza o i calendari personali degli smartphone misurano adesso il tempo passato in riunione, per chi non usa la tecnologia per calcolare il tempo speso in riunioni e videoconferenze esiste una ricerca condotta dalla società di assistenza clienti Ai Dialpad e pubblicata su Wired che ha rilevato che delle 2800 persone interpellate, l’83 per cento trascorreva dalle 4 alle 12 ore alla settimana in riunione e per chi ricopre un ruolo dirigenziale o di quadro direttivo, il conto può superare le 20 ore. Sempre più spesso le riunioni vengono fissate a ridosso della pausa pranzo e sforano nel periodo dedicato alla pausa pranzo oppure, peggio, si allungano fuori dall’orario di lavoro. Esiste un principio generale che le riunioni in presenza o online debbono essere organizzate durante l’orario di lavoro, o comunque se indette durante le ore di pausa debbono essere comunque remunerate, in questo caso come ore di lavoro straordinario.
Nel caso in cui siano organizzate fuori del normale orario di lavoro, in quanto paragonabili al lavoro straordinario, è lecito per il lavoratore anche rifiutarsi di presenziare. Le riunioni di lavoro, in quanto eventi durante i quali è richiesta la partecipazione dei dipendenti, per fini organizzativi, informativi, o formativi, debbono essere considerate a tutti gli effetti come rientranti nell’orario di lavoro. Il Quadro che vi partecipa, infatti, è a disposizione dell’azienda per tutto il tempo necessario al loro svolgimento. Di conseguenza, se organizzate durante il normale orario di lavoro, esse dovranno essere remunerate come se il dipendente, nel corso della loro durata, avesse svolto le proprie ordinarie mansioni. Diversamente, se organizzate al di fuori dell’orario assegnato al lavoratore (ad esempio durante la pausa pranzo, oppure la sera a fine turno) dovranno considerarsi alla stregua del lavoro straordinario e la loro durata dovrà essere remunerata con le medesime maggiorazioni previste per il lavoro straordinario (e notturno se si protraessero oltre le ore 22.00). L’azienda ha però la facoltà di indicare che la partecipazione alle riunioni potrà essere compensata mediante la concessione di altrettante ore di riposo.
Questa interpretazione è rimarcata dalla giurisprudenza che più volte a ricordato che l’orario di lavoro è definito come il periodo di tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro con l’obbligo di svolgere le sue mansioni o comunque le attività che il datore gli assegna.
L’orario normale di lavoro è stabilito dalla legge nella misura massima di 40 ore settimanali, salvo deroghe da parte dei CCNL applicato come previsto in lettera di assunzione. Anche se il Quadro non è soggetto alla timbratura per il calcolo delle ore e a lui non si applica il lavoro straordinario è però pacifico che il lavoro eccedente le 40 ore settimanali (o il diverso limite stabilito dalla contrattazione collettiva) e che, per espressa disposizione di legge, deve essere contenuto entro ben precisi limiti di durata, va remunerato a parte e compensato con maggiorazioni retributive o ore di riposo alla stregua di tutti gli altri lavoratori.