Novembre 24

Banche: l'”invenzione” del Quadro Direttivo

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Nel mio articolo precedente LINK ho tratteggiato caratteristiche e criticità dei Quadri nel settore bancario, non a caso definiti dal contratto collettivo Quadri Direttivi. L’argomento è quantomai attuale, anche in virtù delle voci che filtrano dal tavolo di negoziazione del Contratto Collettivo Nazionale dei bancari, in cui si rinnova il confronto tra alcune istanze datoriali che auspicherebbero una riforma della categoria e le condivisibili puntualizzazioni da parte sindacale sulla intangibilità dei requisiti propri dei Quadri Direttivi. L’interesse raccolto nel settore bancario e ministeriale intorno alle tematiche affrontate nell’articolo citato, ha stimolato un interessante dibattito sulle origini storiche e normative della contesa, di cui vi do atto in questa breve narrazione.
Tutto nasce, intorno agli Anni Novanta, dalla necessità delle aziende del credito di ridefinire gli aspetti normativi e retributivi della professione bancaria – un tempo mitico Eldorado per intere generazioni – adattandole al mutato contesto economico e alla transizione in atto nel settore, sia a livello nazionale che internazionale. A farne le spese fu la figura dei “funzionari”, introdotti molti decenni prima dalle convenzioni di settore in una posizione intermedia tra i dirigenti e gli impegati. Il funzionario, pur non essendo dirigente, godeva infatti di uno status privilegiato, sia in termini retributivi che gestionali. Tanto che la figura, punto di approdo agognato da migliaia di bancari, aveva resistito persino al riconoscimento giuridico dei quadri intermedi, con apposita legge del 1985 e che tuttavia non produsse grandi effetti sulla radicata struttura organizzativa delle banche, in cui quadri e funzionari continuarono a convivere. Fino alla metà degli anni Novanta, quando le aspirazioni legittime di carriera degli impiegati, in primis dei capi ufficio, e le peculiarità gestionali delle banche, suggerirono una composizione con i profondi mutamenti – politici, economici e sociali – in atto nella società e nel settore specifico, oggetto di sempre più frequenti acquisizioni, fusioni e riorganizzazioni. Ma prima di svelare l’epilogo della questione, farò una breve sortita in un luogo leggendario della Prima Repubblica, ovvero il Ministero dei Lavori Pubblici. Nelle stanze di quel Ministero, infatti, si era svolta anni prima una contesa per molti versi simile. I capi ufficio, soprattutto quelli con maggiore anzianità, avevano spesso più competenze tecniche, e maggiore esperienza, dei dirigenti che accedevano al grado per concorso. Ciò creava una forte pressione della categoria, non priva di ripercussioni sulla complessa macchina burocratica ministeriale, che lamentava l’assenza di prospettive di carriera e di motivazioni: soltanto una piccola parte degli aspiranti, infatti, riusciva ad accedere alla dirigenza, che peraltro non prevedeva spazio per i ruoli tecnici, cosa in sè piuttosto incomprensibile. Dal cilindro ministeriale si pensò dunque di tirare fuori una nuova categoria intermedia, destinata ad assorbire i capi ufficio più esperti, raccogliendone le aspirazioni di progressione gerarchica e allo stesso tempo limitandone i percorsi di carriera: fu così che nacque l’Ispettore Generale Ruolo ad Esaurimento, in cui il capo ufficio promosso era destinato a terminare il suo onorevole curriculum ministeriale. In definitiva, una soluzione piuttosto indolore: un timbro a sancire l’atteso lustro sui documenti firmati nella nuova veste e un aumento salariale.
Nel settore bancario, dati i numeri enormi di lavoratori impiegati e le dinamiche di carriera proprie del settore privato, la soluzione fu inevitabilmente diversa, nonostante si sia arrivati sostanzialmente allo stesso risultato: creare una categoria intermedia in cui diluire le aspirazioni di carriera dei capi ufficio e al contempo assicurare la copertura dei vari ruoli direttivi diversi da quelli dirigenziali. Il Contratto Colletivo Nazionale Bancario del 1999 sancì così la nascita della categoria dei Quadri Direttivi, articolata in quattro livelli retributivi e funzionali: i primi due destinati ad assorbire i capi ufficio meritevoli di essere assegnati a mansioni superiori o unità operative più complesse, il terzo e il quarto riservati alle figure aziendali con competenze direttive più spiccate. Non a caso a molti degli appartenenti alla categoria dei funzionari confluirono nei due livelli superiori dei Quadri Direttivi, fatta eccezione per coloro a cui le aziende decisero di assegnare un ruolo dirigenziale. È dunque totalmente fuori luogo il tentativo in atto di appiattimento della categoria, che nonostante sia compiutamente definita nei suoi quattro livelli contrattuali, periodicamente si ritrova sotto attacco da parte datoriale. Facendo riecheggiare i maliziosi pensieri di chi pensò che in fondo il passaggio dei capi ufficio a Quadri Direttivi, al di là del dettato normativo, fosse un’operazione di maquillage utile alle aziende per forfettizzare nel grado superiore l’elevato numero di ore di straordinario accumulate negli anni dai vecchi capi ufficio.
Il tentativo di appiattimento dei quadri fu peraltro così evidente e diffuso, che gli Atti Parlamentari riportano un disegno di legge del 1995 in cui, in occasione del decennale della già citata legge istitutiva dei quadri intermedi, si invocava la “necessità di una specifica definizione dei requisiti di appartenenza alla categoria, la cui costituzione sia tale da non permettere manovre di aggiustamento di parte o attuazioni farraginose della norma, mascherate da un uso scorretto ed univoco dell’istituto contrattuale, nonché il conferimento di agibilità sociale e rappresentativa alla categoria, come già avviene per la fascia superiore dei dirigenti, a livello di contratto collettivo e aziendale, nonché l’ individuazione di canali diretti di rappresentanza per le organizzazioni sindacali dei quadri, anche se caratterizzate dalla monocategorialità”. Sarebbe paradossale che una definizione così puntuale di quadro, come quella contenuta nel CCNL bancario, e la sua ben strutturata articolazione in quattro livelli direttivi – sia a livello retributivo che funzionale – venga di fatto travolta da interventi che riportino al fosco quadro che si denunciava in Parlamento nel 1995.
Comunque andrà a finire la negoziazione in corso sulla fungibilità dei Quadri Direttivi, con l’inevitabile appiattimento che ne deriverebbe, l’impressione è che troppo spesso in Italia si tenda ad anteporre il principio di convenienza economica alla continua motivazione del lavoratore e al riconoscimento del merito. Il che, in termini più generali, si inserisce perfettamente nella deriva indolente di un Paese tuttora alle prese con le sue ataviche problematiche, sempre più indigeste ad un mondo in continuo mutamento e richiede, invece, competenze sempre più elevate e crescenti motivazioni.

Giovanni Lippa Liberale

Giurista e Dirigente Sindacale

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