Mansioni e licenziamento: la Cassazione interviene su un caso tipico
Nuovo intervento della corte di Cassazione, con la sentenza n. 17270 del 24 giugno scorso, dove si afferma che il rifiuto reiterato e ingiustificato di svolgere le mansioni affidate e richieste dal datore integra ragione sufficiente per fondare la decisione del recesso unilaterale, al di là di quanto indicato nel Ccnl di settore.
Il caso proposto è tipico di questi ultimi anni: l’assegnazione a mansioni diverse da quelle iniziali o per mutata esigenza organizzativa. Il lavoratore subordinato a cui si riferisce la sentenza aveva subìto il licenziamento disciplinare dalla propria azienda, in quanto si era opposto all’assegnazione delle mansioni di autista di automezzo aziendale e confutando l’inquadrato come operatore ecologico. A seguito di questa sua scelta non aveva svolto le diverse mansioni per un periodo di quattro giorni consecutivi e non tempestivamente ma successivamente presentando un certificato medico, da cui emergeva un problema di salute tale da impedire di guidare.
In primo grado il tribunale aveva dato ragione al lavoratore, con un provvedimento favorevole, nel secondo grado la Corte d’Appello voluto dall’azienda invece il lavoratore aveva ricevuto un rigetto, non riconoscendo il tribunale, come fondati gli argomenti addotti dal dipendente, per contestare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Infatti secondo il giudice di secondo grado era irrilevante il fastidio fisico lamentato dal dipendente e utilizzato come motivazione al no allo svolgimento delle diverse mansioni e le dichiarazioni fatte dal lavoratore all’interno dei fogli di servizio contraddicevano la sintomatologia lamentata. In più il tribunale ha ritenuto che, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo, la guida di veicoli era comunque compresa nelle mansioni previste per la sua posizione o qualifica lavorativa.
Necessario quindi per il lavoratore in questione proseguire la lite giudiziaria con il ricorso in Cassazione a cui chiedeva la nullità della sentenza per ultrapetizione (decisione emessa con elementi che vanno al di là delle richieste delle parti).
La corte di Cassazione ha chiarito anche in questo caso che le ipotesi di giusta causa e giustificato motivo delineate nei CCNL sono puramente esemplificative e non esauriscono i casi di interpretazione affidati al giudice dovendosi compiere una valutazione che tenga conto di tutte le circostanze concrete, per stabilire la gravità del comportamento e la proporzionalità della sanzione applicata nei confronti del lavoratore (in questo caso il licenziamento disciplinare). facendo soccombere definitivamente il lavoratore e confermando quindi il licenziamento.
Questa sentenza conferma l’andamento che la cassazione ha dato da tempio sul tema delle diverse mansioni affidate ad un dipendente. Anche contraddicendo diverse precedenti sentenze , anche dopo i criteri di flessibilità che sono stati dati al mondo del lavoro, i giudizi di Cassazione affidano alle loro sentenze un concetto di mobilità nella mansione più ampio e definito dei CCNLL riconducendo il mutamento di mansione alla sussistenza dell’obbligo per il lavoratore di svolgere i compiti affidatigli dal datore di lavoro, tranne il caso in cui gli stessi non siano parte delle competenze relative alla sua qualifica professionale e dal suo inquadramento e soltanto quando l’azienda o datore di lavoro imponga al proprio dipendente lo svolgimento di prestazioni che vadano oltre rispetto alla propria sfera ed inquadramento, il dipendente potrà legittimamente opporsi e non eseguire l’attività. In tale circostanza (e solo in questa) il licenziamento eventualmente inflitto sarà illegittimo.