Quadri e orario di lavoro: la timbratura non è richiesta

Abbiamo ricevuto una richiesta da parte di un lettore sul tema dell’obbligatorietà della timbratura per i lavoratori con qualifica di Quadro. Il quesito posto è il seguente: “Sono un Quadro inserito nel contratto CCNL chimico-farmaceutico. Volevo capire se ho l’obbligo di timbratura, ovvero se devo necessariamente seguire l’orario di lavoro degli impiegati non Quadri, oppure se ho diritto a un’esenzione dalla timbratura, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi aziendali.”
La risposta è NO: non esiste un obbligo generale per i Quadri di effettuare la timbratura, ma va precisato che non esiste alcuna norma che vieti all’azienda di richiedere l’uso del badge per registrare la presenza. Questo può essere richiesto per motivi di sicurezza, per regolamentare gli accessi agli uffici o per altre esigenze organizzative.
La norma di riferimento per quanto riguarda l’orario di lavoro del personale direttivo è l’art. 17, comma 5, lett. a) del D.lgs. 66/2003. Questo articolo prevede la disapplicazione di una serie di disposizioni relative all’orario di lavoro, come il normale orario lavorativo, lo straordinario, il riposo giornaliero e settimanale, e il lavoro notturno, nei confronti dei lavoratori “la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata, o può essere determinata dai dipendenti stessi”. Tra questi, rientrano i dirigenti, il personale direttivo delle aziende e altre figure con potere decisionale autonomo come appunto i Quadri nei contratti collettivi che prevedono questa figura.
Si tratta di una cosiddetta “norma aperta”, come chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 08/2005. La circolare specifica che l’elenco delle figure professionali citate (dirigenti, personale direttivo, ecc.) rappresenta un’esemplificazione e non un elenco tassativo. In questo contesto, anche i lavoratori con qualifica di Quadro, ai sensi della legge 190/1985, possono rientrare in questa categoria, in quanto si tratta di professionisti che, pur non avendo potere gerarchico, operano con ampia autonomia decisionale e discrezionalità nella gestione del loro tempo di lavoro.
È importante ricordare che, secondo l’art. 2 della legge 190/1985, i Quadri sono lavoratori subordinati che, pur non essendo dirigenti, svolgono funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi aziendali. Per questo motivo, i Quadri sono soggetti a modalità particolari di calcolo dei dati retributivi (ad esempio forfettarie come previsto dal CCNL Commercio). Tali modalità riducono la rigidità dell’uso del badge o della timbratura tradizionale e consentono una gestione più flessibile del tempo di lavoro rispetto ai normali dipendenti.
Tuttavia, il fatto che la normativa sull’orario di lavoro (straordinari, riposi, ecc.) e la rilevazione puntuale delle presenze non si applichino ai Quadri non significa che essi siano esentati da tutto. In particolare, non si applicano le sanzioni amministrative previste per le violazioni in tema di orario di lavoro, che peraltro sono state oggetto di revisione da parte della Corte Costituzionale.
Per quanto riguarda la timbratura e l’uso del badge, è importante sottolineare che, pur essendo meno stringenti per i Quadri rispetto ad altre categorie di lavoratori, queste pratiche non sono vietate né dalla legge né dai contratti collettivi nazionali. Un’azienda può sempre richiederne l’uso per motivi organizzativi, di sicurezza o di controllo, purché nel rispetto delle procedure previste dall’art. 4 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) in materia di controllo a distanza. Ad esempio, il badge può essere utilizzato per verificare la congruità dei tempi di trasferta o per altre finalità gestionali. Tutto quanto descritto in coerenza con la natura di lavoratore subordinato, soggetto al potere di controllo e disciplinare esercitato dal datore di lavoro.